Mancozeb: vietata vendita e distribuzione dal 4 luglio 2021

da Redazione uvadatavola.com

I prodotti fitosanitari contenenti mancozeb, da solo o in miscela, non potranno essere più commercializzati dal 4 luglio 2021, anche se ne sarà consentito l’utilizzo fino al 4 gennaio 2022 per consentire lo smaltimento delle giacenze detenute dalle aziende agricole.

Messo al bando dall’UE il mancozebpotente fungicida ad ampio spettro usato su molte colture. Consentito fino al 4 gennaio 2022 l’esaurimento delle scorte.

Dunque è definitivo: la Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) n. 2020/2087 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva mancozeb, in quanto i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 117/2009 non sono soddisfatti.

Noi di Uvadatavola.com avevamo già accennato la questione in questo articolo e in quest’altro.

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Continua la revisione delle sostanze attive da parte della UE, volta ad assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale che dell’ambiente. Questa volta è il turno della sostanza attiva mancozeb, “ingrediente” di prodotti fitosanitari fungicidi utilizzati per la difesa di molte colture (ortive, frutticole, piante ornamentali, piante da fiore, vite da vino e da tavola).

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/2087 ritiene il mancozeb sostanza attiva tossica per la riproduzione, e cosi recita al considerando n. 12: “l’autorità ha constatato alcuni motivi di preoccupazione specifici. In particolare, ha concluso che il mancozeb è stato classificato come tossico per la riproduzione (categoria 1B) e che i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino sono soddisfatti per gli esseri umani e molto probabilmente per gli organismi non bersaglio. Ha inoltre concluso che le stime di esposizione non alimentare superano i valori di riferimento per gli impieghi rappresentativi nei pomodori, nelle patate, nei cereali e nelle viti. Pertanto per gli impieghi rappresentativi considerati, l’esposizione non alimentare al mancozeb non può essere considerata trascurabile ai fini dell’allegato II, punti 3.6.4 e 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In considerazione dei motivi di preoccupazione constatati non è possibile applicare la deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009”.

Occorre considerare che, qualora venisse presentata ulteriore documentazione sulla sostanza attiva mancozeb, vi potrebbe essere una revisione delle autorizzazioni alla produzione poiché il Regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del mancozeb.

Fonte foto e testo: www.alsia.it

 

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