Indice
- Quali obblighi ricadono sui produttori che vogliono coltivare varietà seedless protette da brevetto? E quali, invece, i vantaggi che se ne possono trarre?
- Cosa succede se un agricoltore produce una varietà protetta senza autorizzazione? E se questo si verificasse su ampia scala, quali ricadute si potrebbero avere a livello di comparto?
- La tendenza ad andare verso varietà seedless brevettate potrebbe avere ripercussioni impattanti per i piccoli produttori?
- Qual è il suo punto di vista in merito alla sentenza della Corte di Cassazione che tanto ha destato rumore? Ci sono aggiornamenti a riguardo?
- Concludendo, come vede il futuro del mercato delle varietà seedless?
Nel panorama attuale, le varietà seedless di uva da tavola rappresentano una rivoluzione capace di unire innovazione, ricerca e richieste di mercato. Dietro il loro successo, però, si cela un complesso intreccio di diritti di proprietà intellettuale, obblighi contrattuali e sfide giuridiche oggi fulcro di un acceso dibattito tra gli operatori della filiera.
Correva l’aprile 2024, quando la Cassazione interveniva nel mondo dell’uva da tavola, segnando un punto di svolta significativo in una delle questioni più delicate per il comparto. Con una sentenza storica, l’Alta Corte ha infatti riconosciuto il diritto dei produttori alla libera commercializzazione dell’uva ottenuta dalle piante propagate legittimamente, per le quali siano state pagate le relative royalties. Tra pareri contrastanti e incomprensioni, la sentenza ha sollevato una serie di interrogativi. Per rispondervi e comprendere al meglio la questione, abbiamo quindi intervistato l’avvocato Vincenzo Acquafredda, partner dello Studio Legale Trevisan & Cuonzo, con cui approfondiamo il ruolo di brevetti, marchi e privative vegetali nel plasmare il comparto, tra vantaggi per produttori e consumatori, rischi di contraffazione e possibili impatti sui piccoli agricoltori.
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Molte varietà seedless sono protette da diritti di proprietà intellettuale. Può chiarire in che modo brevetti, marchi o privative vegetali intervengono in questo comparto?
Le uve seedless sono il risultato di un miglioramento varietale e si ottengono grazie a lunghi e dispendiosi processi innovativi, in cui la ricerca svolge un ruolo cruciale e anche gli investimenti economici dei breeder non sono trascurabili. Tuttavia, se i risultati ottenuti non vengono opportunamente protetti, la ricerca rischia di essere fine a se stessa. In tale contesto, i diritti di proprietà intellettuale rappresentano quindi lo strumento mediante il quale l’innovazione viene tutelata. Diversi possono essere i diritti di proprietà intellettuale che, a seconda dei casi, entrano in gioco garantendo al legittimo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento, che solitamente viene inteso come una forma di remunerazione riconosciuta a fronte dei notevoli investimenti effettuati. La privativa varietale e il marchio di impresa sono i due diritti di proprietà intellettuale a cui generalmente ci si riferisce nell’ambito per la tutela delle nuove varietà vegetali.
Quali obblighi ricadono sui produttori che vogliono coltivare varietà seedless protette da brevetto? E quali, invece, i vantaggi che se ne possono trarre?
I produttori che intendono coltivare una varietà protetta sono obbligati a richiedere una specifica autorizzazione al breeder o a un suo avente causa (l.e. licenziatario esclusivo) e questa autorizzazione viene solitamente concessa sotto forma di licenza (o sub licenza) a produrre. A fronte della concessione della licenza a produrre, il produttore è altresì obbligato a corrispondere a favore del titolare della privativa varietale una royalty generalmente intesa come una percentuale da calcolarsi sull’intero volume di produzione. L’interesse del produttore ad accedere a programmi di breeding varietale è tangibile: le nuove varietà seedless, infatti, sono solitamente ottenute per meglio rispondere alle richieste di mercato e di conseguenza, potendo disporre di varietà commercialmente più performanti, i produttori riescono ad avere un vantaggio competitivo ed economico.
Cosa succede se un agricoltore produce una varietà protetta senza autorizzazione? E se questo si verificasse su ampia scala, quali ricadute si potrebbero avere a livello di comparto?
Come detto, ogni diritto di proprietà intellettuale attribuisce al proprio titolare un diritto esclusivo di sfruttamento commerciale e ciò vale anche per le privative varietali. Lo sfruttamento di una varietà protetta senza la preventiva autorizzazione del breeder che ne è il legittimo titolare determina, a carico del produttore, una chiara violazione del diritto esclusivo in cui – come ho poc’anzi evidenziato – si sostanzia ogni diritto di proprietà intellettuale. E tale violazione può avere rilevanza sia sotto il profilo civilistico che penale. Come ogni altra violazione di diritti di proprietà intellettuale, anche la violazione di una privativa varietale costituisce un tipico fenomeno contraffattivo che, se si dovesse diffondere su larga scala, potrebbe facilmente determinare un grave e pericoloso deterrente per i breeder che sarebbero così disincentivati a fare ricerca e a innovare con la conseguenza che il mercato rischierebbe facilmente di andare incontro a un pericoloso appiattimento produttivo.
La tendenza ad andare verso varietà seedless brevettate potrebbe avere ripercussioni impattanti per i piccoli produttori?
Lo sfruttamento commerciale di una varietà protetta da una privativa così come di qualunque altro diritto di proprietà intellettuale garantisce un vantaggio competitivo sul mercato dato dal fatto di poter contare su un prodotto innovativo che più facilmente soddisfa la domanda dei consumatori finali. È chiaro che lo sfruttamento di una varietà protetta avviene normalmente dietro pagamento di una royalty ed è quindi altrettanto evidente che su questo presupposto spetta a ogni produttore fare valutazioni di opportunità sulla specifica varietà protetta o meno da piantare.
Qual è il suo punto di vista in merito alla sentenza della Corte di Cassazione che tanto ha destato rumore? Ci sono aggiornamenti a riguardo?
La recente Sentenza della Corte di Cassazione (9429/2024) ha letteralmente gettato scompiglio nel comparto produttivo delle uve seedless brevettate in quanto ha in qualche misura messo in discussione il tipico modello contrattuale basato sulla cosiddetta “formula club”. Personalmente ho da sempre avuto un atteggiamento critico nei confronti di questa sentenza. Ho sempre sostenuto, infatti, che mi sembra francamente un po’ forzato il riferimento che nella sentenza si fa all’ordine pubblico (inteso come salvaguardia della produzione agricola) e soprattutto al fatto che lo stesso verrebbe violato per effetto del vincolo imposto al produttore di conferire la sua produzione a specifici distributori altrettanto autorizzati dallo stesso breeder. Su questa vicenda non mi risulta che ci siano particolari aggiornamenti se non il fatto che, diversamente da quanto qualcuno auspicava, i produttori continuano a rispettare i contratti in essere con i breeder riconoscendo il valore aggiunto della “formula club” data dal fatto di poter far parte di una filiera produttiva e commerciale protesa alla migliore valorizzazione di una produzione di una seedless premium dagli elevati standard qualitativi.
Concludendo, come vede il futuro del mercato delle varietà seedless?
Il mercato delle uve seedless è in continua evoluzione, al lavoro per intercettare sempre più e meglio i bisogni del mercato e dei consumatori. La crescita di interesse verso alimenti sani, pratici e sostenibili apre poi nuove opportunità per innovazioni varietali e tecniche di coltivazione: come i piccoli frutti, anche le varietà di uve seedless si possono infatti affermare quale esempio di healthy food, che potremmo definire pret a manger, in linea con quanto richiesto oggi dal mercato.
Sarà fondamentale, inoltre, che il comparto continui a puntare sulla qualità, guardando con favore alla ricerca, che da sempre si adopera per produzioni sempre più performanti e capaci di rispondere alle sensibilità sempre più marcate dei consumatori moderni.
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Ilaria De Marinis
©uvadatavola.com